Madri lavoratrici: quando le leggi permettono il licenziamento

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Un dipendente non può essere licenziato se assente dal lavoro per astensione obbligatoria o facoltativa, congedo di paternità, riposi giornalieri e permessi per malattia del bambino. Inoltre, le madri lavoratrici non possono essere licenziate fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

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I diritti delle madri lavoratrici

Una volta terminato il periodo di astensione obbligatoria o di congedo di paternità, i lavoratori e le lavoratrici, dunque anche le madri, hanno il diritto di tornare al loro posto di lavoro, di rientrare nella stessa unità produttiva nella quale erano occupati in precedenza e di restarvi fino al compimento di un anno di età del bambino.

Inoltre, hanno il diritto di essere adibiti alle mansioni svolte prima di assentarsi, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi o delle leggi.

Quando il licenziamento non è possibile

L’azienda non può assolutamente iniziare il processo del licenziamento delle madri lavoratrici dall’inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino.

Lo stesso vale per i padri lavoratori che fruiscono del congedo di paternità per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. In breve, il licenziamento durante il periodo protetto è nullo e obbliga l’azienda al reintegro sul posto di lavoro e al pagamento delle mensilità arretrate.

Quando è possibile licenziare le madri lavoratrici

Ci sono comunque casi eccezionali in cui l’azienda può licenziare le madri lavoratrici anche durante il periodo protetto. Uno di questi casi è il licenziamento disciplinare per colpa grave del lavoratore, che è considerato licenziamento per giusta causa.

Altri casi sono il licenziamento collettivo per motivi quali cessazione dell’attività aziendale, ristrutturazione, esternalizzazione e cessione del ramo d’azienda. Inoltre possono prevedere il licenziamento anche la scadenza del contratto a tempo determinato, l’ultimazione della prestazione per la quale le madri lavoratrici erano state assunte, o la mancata conferma alla scadenza del periodo di prova.

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